L’avvento della tecnologia ha portato le persone ad una vita sempre più connessa e a spostare i propri interessi personali e professionali online. Se è vero, dunque, che il web e i social ci connettono al resto del mondo, è vero anche che la nostra esistenza online resiste anche alla morte.
Cosa accade allora alla vita online quando quella fisica finisce?
Ogni volta che si sceglie di caricare, condividere, comunicare, archiviare online e offline i propri contenuti si alimenta il proprio patrimonio digitale ossia quell’insieme di beni digitali (ad esempio: account, immagini, video, compravendite online, software, criptovalute, etc…) di cui il defunto aveva titolo pieno e assoluto in vita.

La giurisprudenza si è storicamente dilungata in maniera approfondita a regolare le sorti dei beni dopo la morte del titolare facendo delle successioni una vera e propria branca del diritto. Per l’esistenza digitale, al contrario, non esiste ad oggi nessuna disciplina che possa definirsi univoca e approfondita. Il tema, eppure, resta centrale e quotidiano e la mancanza di regolamentazione consolidata cogente crea una zona d’ombra difficilmente superabile.
A fronte della materia in continua evoluzione e della mancanza di una disciplina nazionale e transnazionale solida e univoca, il Consiglio Nazionale del Notariato ha stilato delle linee guida su come gestire il patrimonio digitale e i beni che lo compongono.
1- E’ importante prevedere in vita il passaggio della propria eredità digitale, sia che esse si trovino online o in offline, sia che siano conservate su supporti fisici o meno. Redigere testamento non è l’unica soluzione praticabile, ma si attesta la più diffusa, soprattutto se i beni digitali interessati hanno valore economico.
2- Bisogna tenere in considerazione che le credenziali di accesso di account, siti, social e piattaforme digitali pur non facendo parte del patrimonio digitale, sono indispensabili per poter disporre del patrimonio stesso. È fondamentale quindi redigere istruzioni e affidare le credenziali a persone di fiducia, al fine di garantire l’accesso post mortem ai soggetti autorizzati. Attenzione però, la sola condivisione verbale o scritta con altri non è sufficiente per autorizzare i prescelti ad accedere alle informazioni del defunto, è necessario infatti disporne ufficialmente tramite testamento.
3- Tutelare i beni digitali aventi valore economico conservando le prove di titolarità degli stessi. Rivendicare diritti, in assenza di documentazione scritta che ne attesti la reale titolarità, spesso costringe a lunghi contenziosi con gestori internazionali assai poco inclini a concedere accessi dispositivi ai propri servizi senza l’esibizione di evidenze documentali. L’individuazione di contatti eredi, in questo caso, è una congrua soluzione per evitare tali problematiche.
In conclusione, la legge non si occupa di disciplinare l’ambito e il perimetro di disposizione dell’eredità digitale, è perciò di fondamentale importanza regolarne il lascito in vita.
Avv. Giacomo Graziano


