Un automobilista riceve dopo alcuni anni un sollecito di pagamento di una sanzione prevista dal codice della strada che era stata notificata presso la propria abitazione. Consideriamo questa ipotesi, ovvero che il primo avviso di giacenza era stato lasciato nella cassetta della posta del destinatario il giorno 15 novembre 2020 ma che, causa assenza dalla propria abitazione, questi aveva potuto ritirare la raccomandata dall’ufficio postale solo il 7 dicembre successivo ed aveva effettuato il pagamento il 9 dicembre. Ebbene l’automobilista credeva di aver assolto il proprio obbligo attraverso un pagamento in misura ridotta.
Da quanto esposto nel quesito, tuttavia si rappresenta che il pagamento della sanzione da parte dell’utente della strada non era stato effettuato nei cinque giorni stabiliti dall’articolo 202 del Codice della strada (Dlgs 285/1992), così da fruire della riduzione prevista.
Infatti, in merito al perfezionamento della notifica a mezzo posta, occorre distinguere gli effetti per il notificante da quelli per il destinatario. In particolare, secondo le disposizioni previste dalla legge 890/1986, per il notificante, in questo caso l’organo accertatore che ha utilizzato il servizio postale, la notifica si perfeziona con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato e, quindi, decorsi 10 giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, al destinatario dell’avviso di giacenza.
Il dies a quo per l’inizio del decorso del termine dei cinque giorni, previsto dall’articolo 202 del Codice della strada per fruire della riduzione della sanzione amministrativa, scatta dall’undicesimo giorno dalla data dell’avviso di giacenza mentre la data del ritiro del plico da parte dell’automobilista era stata invece successiva a tale termine.


